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Aggravamento (del rischio)

Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravita ed intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l'aggravamento si è verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento è tale che non avesse consentito l'assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio.



- Accadimento - Accidentalita - Acqua condotta
- Agente di assicurazione - Agente liquidatore - Aggravamento (del rischio)
- Amministrazione straordinaria - Animali domestici - Annullabilita e risoluzione (contratti in violazione legge)
- Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo) - Appendice (di polizza) - Arbitrato
- Assicurato - Assicurazione - Assicurazione (della responsabilita civile)
- Assicurazione (rami danni) - Assistenza - Atti vandalici
- Attività pericolose - Autocombustione - Avviso
- A.i.b.a. - A.n.i.a. - Abbuono
- Abitazione salturia - Abitazione abituale - Accessori di serie di un veicolo
- Accessori non di serie di un veicolo - Assicurazione obligatoria dei veicoli a motore e natanti - Attestato di rishio (atr)
- Azione diretta