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Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo)

Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro. Vedi AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO. Artt. 1892, 1893, 1896, 1897 e 1898 C.c.



- Accadimento - Accidentalita - Acqua condotta
- Agente di assicurazione - Agente liquidatore - Aggravamento (del rischio)
- Amministrazione straordinaria - Animali domestici - Annullabilita e risoluzione (contratti in violazione legge)
- Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo) - Appendice (di polizza) - Arbitrato
- Assicurato - Assicurazione - Assicurazione (della responsabilita civile)
- Assicurazione (rami danni) - Assistenza - Atti vandalici
- Attività pericolose - Autocombustione - Avviso
- A.i.b.a. - A.n.i.a. - Abbuono
- Abitazione salturia - Abitazione abituale - Accessori di serie di un veicolo
- Accessori non di serie di un veicolo - Assicurazione obligatoria dei veicoli a motore e natanti - Attestato di rishio (atr)
- Azione diretta