Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo)
Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.
Vedi AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Artt. 1892, 1893, 1896, 1897 e 1898 C.c.